AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

L'ARER è legittimato a svolgere l'attività di "Amministratore di Condominio" ai sensi del disposto di cui all'at. 3, comma 2, lett. h) della L.R. 9.09.1999, n. 30 - Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale - Agence régionale pour le logement, e che tale attività professionale rientra inoltre tra quelle di cui alla Legge 14.01.2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

 

L'attività di Amministratore di Condominio viene svolta esclusivamente per gli immobili a proprietà mista ex "Case popolari" - costituitisi in "Condomini" a seguito di alienazioni di patrimonio pubblico avvenuto negli anni a seguito delle specifiche leggi di settore succedutesi - in cui l'Azienda mantiene ancora in proprietà alcune unità abitative e nei quali l'Assemblea individua la stessa Azienda per assolvere a tale compito.

 

L'attività viene svolta in conformità alle norme del Codice Civile, così come aggiornate con la cosiddetta "Riforma del Condominio" introdotta dalla Legge 11.12.2012, n. 220 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

 

Nei fabbricati invece ove tale incarico viene affidato a soggetti terzi, l'ARER attraverso l'impiego di proprio personale addetto, sia con profilo professionale tecnico sia amministrativo, partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie in veste di soggetto proprietario di singole unità e gestisce il controllo tecnico contabile delle rendicontazioni periodiche prodotte dall'Amministratore per la corresponsione delle rispettive quote di competenza della proprietà.

 

 

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