Lo Statuto

TITOLO I° CARATTERI FONDAMENTALI

TITOLO II° ORGANI

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE

TITOLO IV° PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

TITOLO V° GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

TITOLO VI°DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

TITOLO I°

CARATTERI FONDAMENTALI

Art. 1
(Denominazione, natura giuridica e ambito territoriale)

  1. L’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (A.R.E.R.) - Agence régionale pour le logement - della Valle d’Aosta, istituita, per trasformazione, con legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.

  2. L’Azienda ha la propria sede legale in Aosta – Corso 26 Febbraio n. 23, ed opera nell’ambito territoriale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

  3. Il Consiglio d’Amministrazione può stabilire anche eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi.

Art. 2
(Statuto)

  1. Lo Statuto è deliberato col voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio d’Amministrazione e deve essere inviato al Consiglio regionale per l’approvazione; con le stesse modalità possono essere apportate modifiche o integrazioni.

  2. Lo Statuto, nel rispetto delle norme di legge, regola il funzionamento dell’Azienda.

Art. 3
(Finalità)

  1. L’Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali.

  2. L’Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità nell’ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e controllo che la Regione esercita ai sensi della legge regionale 9/9/1999, n. 30.

Art. 4
(Attività)

  1. Per il perseguimento delle proprie finalità, indicate all’art. 3 del presente Statuto, l’Azienda provvede a:
    1. attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, pure attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti locali;

    2. gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici;

    3. acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;

    4. acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione;

    5. gestire, in caso di affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia di beni della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il patrimonio immobiliare regionale destinato ad uso abitativo, commerciale e alberghiero.

  1. L’Azienda può inoltre:
    1. realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di supporto agli interventi edilizi;

    2. attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o extraurbani;

    3. attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla predisposizione di studi e piani urbanistici;

    4. attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie convenzioni;

    5. realizzare i piani e le direttive per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

    6. svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e all’efficienza ed economicità gestionali;

    7. svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, se nominato dall’Assemblea, negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano anche alloggi di proprietà di privati;

    8. partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l’edilizia;

    9. partecipare ad organismi pubblici e privati, costituiti sotto qualsiasi forma, aventi la finalità di incentivare lo studio e la ricerca, fatti salvi gli obiettivi dell’Azienda stessa. In questa prospettiva può rendersi promotrice di stage di approfondimento delle discipline di propria competenza, collaborando con enti di formazione della Regione, per l’educazione all’habitat ed alla salvaguardia delle peculiarità ambientali;

    10. adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge.

  1. In conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 2 della legge istitutiva, l’Azienda cura l’amministrazione, la gestione e la manutenzione dei fabbricati di proprietà della Regione destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica, affidati mediante convenzione approvata dalla Giunta regionale.

 


TITOLO II

ORGANI

Art. 5
(Organi)

    1. Sono organi dell’Azienda;
    1. il Consiglio d’Amministrazione;
    2. il Presidente;
    3. il Collegio dei Revisori dei conti;
    4. il Direttore.

Art. 6
(Composizione, nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del Consiglio d’Amministrazione)

  1. La composizione, la nomina, la durata in carica, le dimissioni e la decadenza del Consiglio d’Amministrazione e dei suoi componenti sono disciplinati dall’art. 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.

  2. Per tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione valgono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla normativa regionale in materia; per i consiglieri nominati dal Comune di Aosta e dal Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta valgono anche quelle previste dai rispettivi Statuti.

  3. Non possono, inoltre, far parte del Consiglio d’Amministrazione e decadono dalla carica, qualora si verifichino le relative cause ostative:

    1. coloro che abbiano liti o vertenze con l’Azienda o che abbiano debiti o crediti verso di essa;

    2. coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l’Azienda;

    3. i coniugi, i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea colpisce il minore di età;

    4. gli assegnatari in locazione di unità immobiliari di proprietà o gestite dall’Azienda.

  1. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

  2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dopo formale contestazione all’interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di deduzioni scritte.

  3. La decadenza non può essere dichiarata qualora la causa di incompatibilità, se insorta successivamente alla nomina, sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.


Art. 7
(Competenze del Consiglio d’Amministrazione)

  1. Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo fondamentale dell’Azienda sul piano istituzionale, organizzativo, programmatorio e funzionale e ad esso compete l’adozione di tutti gli atti che individuano le azioni per conseguire i fini istituzionali dell’Ente, i mezzi economici e finanziari per farvi fronte, nonché l’organizzazione della struttura.

  2. In relazione a tali funzioni e nell’ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, esso delibera:

  • sul piano istituzionale:
    1. lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche e integrazioni;
    2. il regolamento di organizzazione per il funzionamento dell’Azienda e dei suoi uffici;
    3. ogni altro regolamento necessario per l’attuazione dello Statuto e la funzionalità dell’Azienda;
    4. l’attribuzione di incarichi speciali o singole deleghe ad uno o più Consiglieri o Revisori dei conti;
  1. sul piano organizzativo:

    1. la struttura organizzativa aziendale e la dotazione organica;
    2. gli indirizzi generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e per la gestione del personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità;

    3. il regolamento organico del personale;
    4. il recepimento e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
    5. la composizione delle commissioni per la selezione del personale e l’approvazione dei relativi risultati;
    6. l’assunzione del personale, gli accordi sindacali aziendali, le promozioni ed i passaggi di categoria proposti dal Direttore;
    7. la nomina del Direttore dell’Azienda, il trattamento economico, l’eventuale rinnovo dell’incarico, nonché la revoca dello stesso;
  • sul piano programmatorio:
    1. la determinazione delle linee di indirizzo generale dell’Azienda in rapporto alla prevedibile consistenza delle fonti di entrata;

    2. la determinazione degli obiettivi funzionali da conseguire nel corso di ciascun anno all’interno del quadro di riferimento, di cui al punto 1);

    3. l’approvazione dei piani di intervento nei settori organici di competenza dell’Azienda, individuando i singoli interventi e le relative modalità di finanziamento;

  • sul piano funzionale:
    1. l’approvazione del bilancio preventivo e relative variazioni;

    2. l’approvazione del rendiconto;

    3. l’assunzione di mutui e prestiti di qualsiasi natura e ogni altra operazione finanziaria;

    4. l’accettazione di eredità, legati e donazioni;

    5. in materia di liti, transazioni e rinunce;

    6. l’affidamento degli incarichi esterni e la determinazione dei rispettivi compensi, limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione;

    7. i singoli interventi di edilizia residenziale, fatte salve, in ogni caso, le competenze riservate al Direttore dei lavori sulla base delle norme vigenti in materia di lavori pubblici:
      7.1 determinandone le modalità di finanziamento, i contenuti degli accordi, dei protocolli d’intesa e delle convenzioni, i canoni di locazione qualora non fissati per legge;
      7.2 approvando, previo parere del Coordinatore del ciclo, i progetti, il quadro economico, le modalità di aggiudicazione degli appalti, la composizione della commissione gare d’appalto, le perizie suppletive e di variante eccedenti il finanziamento di cui al quadro economico approvato(2);
      7.3 adottando gli atti di risoluzione del contratto e d’esecuzione d’ufficio dei lavori;
      7.4 stabilendo l’accoglimento di eventuali riserve e approvando la relazione finale di spesa, di cui ai programmi di intervento;

    8. la verifica dei risultati conseguiti con le iniziative di cui alla lettera c) e l’assunzione dei provvedimenti conseguenti;

    9. l’acquisto, l’alienazione, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di diritti reali immobiliari;

    10. l’approvazione dei contratti e delle convenzioni;

    11. l’ammontare dei canoni di locazione laddove non predeterminati per legge;

    12. la determinazione dei corrispettivi per tutti i servizi svolti dall’Azienda;

    13. la costituzione del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 21, determinando l’entità del gettone di presenza;

    14. la promozione e la partecipazione a società, enti o consorzi per la realizzazione dei fini di interesse pubblico nel campo dell’edilizia residenziale come statutariamente configurati.

  1. Il Consiglio d’Amministrazione compie ogni altro atto che sia estrinsecazione del suo potere di indirizzo, di programmazione e di organizzazione istituzionale all’interno della finalità generale dell’Azienda definita all’articolo 3 ed in conformità alle attività individuate all’articolo 4.

  2. Ogni competenza non espressamente assegnata ad altri organi spetta, in via residuale, al Consiglio d’Amministrazione.


Art. 8
(Funzionamento del Consiglio d’Amministrazione e disciplina delle sedute e delle deliberazioni)

  1. Il Presidente convoca il Consiglio d’Amministrazione, fissando il luogo, il giorno e l’ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni; di norma il Consiglio si riunisce nella sede legale dell’Azienda.

  2. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce in via ordinaria mediamente una volta al mese ed in via straordinaria a richiesta di almeno due Consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei conti, i quali indicano nella richiesta le ragioni e l’oggetto della convocazione.

  3. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell’ordine del giorno qualora ricorrano motivi di urgenza ed indifferibilità.

  4. L’avviso di convocazione deve essere inviato alla residenza anagrafica dei Consiglieri e dei Revisori dei conti – o al diverso indirizzo comunicato per iscritto – almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza, l’avviso può essere inviato con un giorno di preavviso, anche via fax.

  5. Il Consiglio d’Amministrazione è presieduto dal Presidente della Azienda o, in sua assenza, dal Vicepresidente; nel caso di assenza anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere Anziano così come è definito al successivo art. 10.

  6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici sugli argomenti all’ordine del giorno.

  7. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno tre componenti del Consiglio e le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

  8. Le votazioni sono, di norma, palesi; possono essere segrete quando riguardano provvedimenti relativi a persone.

  9. I componenti del Consiglio d’Amministrazione devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, o di parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili, nonché nei casi previsti dall’art. 2373 del C.C.. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

  10. Le disposizioni contenute nel comma 9 si applicano anche al Direttore.

  11. Il Direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio; qualora richiesti da uno o più Consiglieri, esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e parere consultivo di merito sulle stesse; cura la redazione dei verbali e delle relative deliberazioni.

  12. Le deliberazioni devono riportare l’espressione del voto e i nomi dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario o di astensione.

  13. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto o dell’astensione.

  14. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

  15. Le deliberazioni sono pubblicate all’albo dell’Azienda entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni.

  16. Le deliberazioni non soggette al controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

  17. Le deliberazioni soggette al controllo diventano esecutive:

    1. quando la Giunta regionale dà comunicazione di aver preso atto della mancanza di vizi di legittimità;
    2. quando siano scaduti i termini stabiliti dall’art. 14, commi 4 e 5 della L.R. 30/1999.
  1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive a seguito di apposita votazione espressa dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La trasmissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte al controllo ha luogo entro cinque giorni dall’adozione.


Art. 9
(Presidente)

  1. Il Presidente è nominato, a norma dell’articolo 7 della legge istitutiva, dalla Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio d’Amministrazione; può essere revocato o dichiarato decaduto dalla Giunta regionale quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, e dal presente Statuto.

  2. In caso di dimissioni, il Presidente deve darne comunicazione scritta al Consiglio d’Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei conti e al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni hanno effetto dalla data del loro ricevimento risultante dal protocollo dell’Azienda se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dalla data in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita.

  3. Il Presidente
    1. ha la rappresentanza legale dell’Azienda;

    2. convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione e stabilisce gli argomenti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio stesso;

    3. intrattiene le relazioni, sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, partecipa agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio relativamente alle attività di competenza del Consiglio d’Amministrazione;

    4. adotta, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti immediatamente esecutivi di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;

    5. adotta tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari;

    6. sta in giudizio con facoltà di transigere e conciliare, fatte salve le competenze del Direttore di cui all’art. 13, comma 9, lett. r), e con possibilità di delega;

    7. rivolge alla struttura atti di impulso per la promozione di istruttorie, ricerche ed approfondimenti su argomenti da sottoporre eventualmente alla deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, concertandoli con il Direttore, fatte salve le rispettive competenze funzionali;

    8. emana atti di indirizzo, scritti ed orali, per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

    9. segue l’andamento dell’amministrazione con riferimento agli obiettivi stabiliti dal Consiglio;

    10. cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le Amministrazioni locali, con gli Enti e Organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberato dal Consiglio d’Amministrazione;

    11. esercita tutte le altre attribuzioni a lui assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

    12. è il garante del rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione.

  1. Nell’ambito delle proprie competenze, il Presidente può delegare a terzi l’espletamento di singoli atti o di categorie di atti, qualora delegabili.


Art. 10
(Vicepresidente)

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; mancando anche il Vicepresidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina dal Consigliere più anziano di età.

  2. Nello spirito sancito dal presente Statuto, il Vicepresidente fornisce al Presidente i supporti per assicurare alla Presidenza le funzioni di organo garante della struttura, nella statuizione dell’Azienda quale ente pubblico economico.


Art. 11
(Collegio dei Revisori dei conti)

  1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda sono affidati ad un Collegio di Revisori dei conti.

  2. La composizione, la nomina, la durata in carica del Collegio dei Revisori dei conti e dei suoi componenti sono disciplinati dall’art. 10 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.

  3. Al Collegio dei Revisori dei conti si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del C.C. in quanto compatibile, nonché quanto disposto dal regolamento di contabilità dell’Azienda.

  4. I Revisori devono partecipare alle sedute del Consiglio d’Amministrazione a norma dell’art. 2405 del C.C..

  5. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio d’Amministrazione decadono dalla carica.

  6. Oltre alle cause di ineleggibilità a Revisore di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del C.C..

  7. I supplenti subentrano nell’esercizio delle funzioni di Revisore solo in caso di morte, di rinunzia, di decadenza o di prolungato impedimento dei membri effettivi.

  8. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Collegio deve accertare, con cadenza trimestrale, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi.

  9. Il Collegio esprime un motivato parere sul Bilancio di previsione anche per rendere intelleggibili gli indirizzi programmatici dell’Azienda per come si evincono dal documento contabile.

  10. Il Collegio accompagna il bilancio consuntivo con la relazione che attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio – ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti – ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del C.C., in quanto applicabili.

  11. Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale. Il Collegio, su richiesta della Giunta regionale, relaziona alla stessa su aspetti specifici concernenti la gestione dell’Azienda e che attengono comunque alle funzioni di propria competenza.

  12. Ove richiesto, il Collegio può supportare la struttura per quanto attiene alle procedure in materia di contratti e convenzioni.


Art. 12
(Indennità di carica e gettoni di presenza)

  1. Al Presidente del Consiglio d’Amministrazione compete un’indennità mensile di carica pari al cinquanta per cento dell’indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

  2. Al Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione compete un’indennità mensile di carica pari al quindici per cento dell’indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

  3. Agli altri componenti il Consiglio d’Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti compete un gettone di presenza per ogni intervento alle sedute del Consiglio pari al due per cento dell’indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

  4. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti compete un’indennità annua pari al cento per cento dell’indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

  5. Ai Revisori dei conti effettivi compete un’indennità annua pari all’ottanta per cento dell’indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

  6. Qualora al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri d’Amministrazione ed ai Revisori dei conti fossero affidati particolari incarichi il Consiglio d’Amministrazione assegnerà un compenso determinato in relazione alla prestazione effettuata.


Art. 13
(Direttore)

  1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di prima applicazione di cui al 4° comma dell’articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, il Direttore è scelto tra il personale interno o esterno che abbia svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende, pubblici o privati.

  2. Il Direttore è nominato dal Consiglio d’Amministrazione.

  3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l’incarico decorre dalla data di nomina e ha termine al compimento del sesto mese successivo alla data del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione del Consiglio d’Amministrazione susseguente a quello che ha disposto la nomina.

  4. L’incarico di Direttore può essere rinnovato; prima della scadenza può essere revocato con motivata delibera del Consiglio d’Amministrazione.

  5. L’incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell’Azienda o con incarichi che determinano un oggettivo conflitto di interessi. Il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all’Azienda, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda stessa.

  6. Al Direttore è consentita l’iscrizione all’albo professionale, se ammessa dalla legge sull’ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché agli albi regionali e nazionali.

  7. Il contratto individuale di impiego del Direttore è sottoscritto dal Presidente.

  8. Qualora l’incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente di ruolo dell’Azienda, questi ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’incarico; in nessun caso può disporsi del posto del dipendente nominato.

  9. Al Direttore spetta:

    1. partecipare alle sedute del Consiglio d’Amministrazione e – ove richiesti da uno o più Consiglieri – esprimere parere di legittimità e parere consultivo di merito sui provvedimenti sottoposti all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione;

    2. esercitare le funzioni di segretario del Consiglio d’Amministrazione essendo responsabile della verbalizzazione delle determinazioni assunte dal Consiglio;

    3. presentare al Consiglio d’Amministrazione proposte per l’adozione di deliberazioni, per l’elaborazione dei programmi e dei regolamenti, per la formulazione di direttive, concertandole con il Presidente, fatte salve le rispettive competenze funzionali;

    4. curare l’attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Consiglio;

    5. sottoporre al Consiglio d’Amministrazione lo schema del bilancio preventivo, redatto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio d’Amministrazione, e del rendiconto;

    6. agire discrezionalmente nella scelta dei mezzi economicamente più efficienti ed assumere, nei limiti degli stanziamenti di spesa deliberati, tutti gli impegni e gli atti necessari per dare esecuzione alle determinazioni ed ai programmi del Consiglio d’Amministrazione;

    7. dirigere il personale e organizzare i servizi adottando i provvedimenti idonei ad assicurare la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali dell’Azienda;

    8. disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli uffici, provvedendo all’attribuzione di trattamenti economici accessori;

    9. richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell’azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l’adozione delle deliberazioni consiliari e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti;

    10. presiedere le commissioni di gara per l’aggiudicazione degli appalti e quelle di concorso per il reclutamento del personale;

    11. firmare gli ordinativi di incasso e, congiuntamente al Responsabile della Ragioneria, i mandati di pagamento;

    12. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

    13. designare uno o più sostituti temporanei in caso di sua assenza o impedimento, precisandone le funzioni;

    14. trasmettere alla Giunta regionale le deliberazioni soggette a controllo;

    15. compiere tutti gli atti di gestione, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’attività dell’Azienda;

    16. emanare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

    17. emanare le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza non riservato dalla legge o dallo Statuto al Presidente;

    18. promuovere tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione in caso di inadempienza od insolvenza nel pagamento di canoni e di accessori, per sfratto ed altro nei confronti degli inquilini. Promuovere, altresì, tutte le azioni giudiziarie finalizzate alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda, nominando all’uopo legali o consulenti esterni e sottoscrivendo la procura alle liti, con potere di transigere e conciliare tali vertenze sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

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    19. sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione le eventuali azioni giudiziarie ed i relativi mandati a legali e consulenti esterni, in relazione a vertenze di ogni genere, avanti ai giudici competenti, diverse da quelle di cui alla lett. r);

    20. individuare i responsabili dei procedimenti e coordinare le attività dei procedimenti amministrativi individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    21. adottare le misure disciplinari previste dal Regolamento del personale inferiori alla multa;

    22. provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto, da regolamenti.

  1. Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttore può delegare a terzi l’espletamento di singoli atti o di categorie di atti, qualora delegabili.

  2. La struttura è gerarchicamente subordinata al Direttore, il quale, nel rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro, agisce mediante ordini, avocazione di atti, nonché attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti relativi al rapporto di lavoro del personale.

 


TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE


Art. 14
(Principi di organizzazione)

  1. In conformità a quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, l’organizzazione dell’Azienda è disciplinata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità di gestione e flessibilità.

  2. Nell’organizzazione delle strutture deve essere assicurato il collegamento fra le diverse attività svolte dalle strutture competenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati e deve essere perseguita l’interdisciplinarietà fra le diverse funzioni, indipendentemente da ogni suddivisione settoriale per materia.

  3. Al fine di dare attuazione ai criteri di cui al comma 1, l’Azienda provvede alla formulazione ed all’approvazione di una Carta dei servizi.


Art. 15
(Trasparenza dell’azione amministrativa)

  1. L’Azienda adotta le misure organizzative idonee a garantire la pubblicità e l’accesso agli atti nonché la partecipazione ai propri procedimenti secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.


Art. 16
(Informazione)

  1. L’Azienda adotta le misure idonee a garantire la più ampia informazione e per divulgare la sua fondamentale funzione ed operatività nel territorio.


Art. 17
(Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

  1. L’Azienda adotta appositi regolamenti per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle autorimesse e degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; in particolare formano oggetto di apposita disciplina l’uso degli immobili, i criteri per la ripartizione delle spese ed il programma di mobilità dell’utenza.


Art. 18
(Regolamento di organizzazione)

  1. L’Azienda adotta un proprio regolamento di organizzazione nel quale, secondo i principi indicati nelle leggi vigenti ed i criteri fissati nel presente Statuto, sono, tra l’altro, individuate le aree di attività, e le relative attribuzioni, delle strutture organizzative, nonché le modalità di organizzazione del lavoro.

  2. L’Azienda adotta, altresì, il proprio regolamento organico del personale.

Art. 19
(Struttura)

  1. La dotazione organica del personale dell’Azienda è determinata, su proposta del Direttore, dal Consiglio d’Amministrazione e viene aggiornata in base a necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze.

  2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.

  3. Le attribuzioni degli incarichi al personale, nonché le loro variazioni, quando non siano riservate al Consiglio d’Amministrazione in base ai Contratti Collettivi di Lavoro per le singole categorie, sono operate dal Direttore nel rispetto degli stessi Contratti.

Art. 20
(Rapporto di lavoro)

  1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Azienda è disciplinato nel quadro dello Statuto:
    1. dal Codice Civile – libro V – e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell’impresa;

    2. dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale dell’Azienda stipulato dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’art. 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45;

    3. dai contratti integrativi aziendali e individuali, in cui comunque dovranno essere recepiti i contenuti e le garanzie dei Contratti Collettivi applicati.

  1. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato per l’incarico di Direttore ed eventualmente per altri dirigenti, a tempo indeterminato per tutti gli altri dipendenti, salvo quelli assunti per esigenze straordinarie o in vista della realizzazione di uno speciale progetto.

  2. Le diverse forme di assunzione e la possibilità di cumulare un rapporto a tempo indeterminato con l’attribuzione di un incarico dirigenziale a tempo determinato sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

  3. Nell’esercizio delle funzioni, di cui all’articolo 19, comma 3, il Direttore provvede anche all’irrogazione di sanzioni disciplinari, da adottarsi nei casi, con le garanzie e per gli effetti previsti dalla legislazione vigente e dai rispettivi Contratti Collettivi di Lavoro, quando gli stessi non riservino tale competenza al Consiglio d’Amministrazione.

  4. I dirigenti e gli altri dipendenti dell’Azienda, a tempo determinato o indeterminato, non possono assumere altri rapporti di lavoro o esercitare qualsiasi professione, impiego, commercio o industria; possono assumere incarichi retribuiti con esclusione di imprese concorrenti e solo previa autorizzazione scritta del Direttore, nell’osservanza di quanto previsto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

  5. I dipendenti dell’Azienda possono iscriversi all’albo professionale di categoria se l’iscrizione è consentita dall’ordinamento professionale di appartenenza; l’onere è a carico dell’Azienda nei casi previsti dalla legislazione statale e regionale.

Art. 21(2)
(Comitato Tecnico)

  1. Il Comitato Tecnico fornisce consulenza tecnica e amministrativa all’Azienda per quanto concerne gli interventi di sua competenza.
  2. E’ costituito con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione ed è composto da:
  1. il Direttore dell’Azienda o suo delegato, con funzioni di presidente;
  2. il capo dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda, o suo delegato, che svolge anche funzioni di segreteria;
  3. un Dirigente dell’Assessorato regionale al territorio, ambiente e opere pubbliche o suo delegato, designato dall’Assessore;
  4. due esperti in materie tecniche e giuridiche, nel settore dell’edilizia residenziale, designati dal Consiglio d’Amministrazione.
  1. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale o il delegato dell’operatore pubblico o privato interessato all’argomento in discussione.

  2. Il Comitato Tecnico resta in carica per la stessa durata del Consiglio d’Amministrazione che l’ha costituito.

  3. Il Comitato Tecnico è convocato dal Direttore dell’Azienda ed esprime pareri su richiesta del Consiglio d’Amministrazione o degli Enti interessati.

  4. Ai componenti di cui alla lett. d) del comma 2 spetta un gettone di presenza in misura determinata dal Consiglio d’Amministrazione.

 


TITOLO IV°

PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO


Art. 22
(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
    1. dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le case popolari della Valle d’Aosta oltre che dai rapporti attivi e passivi risultanti dagli atti contabili dello IACP alla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva;

    2. da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, accettati nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto;
    3. da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
    4. dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
    5. da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio delle proprie attività.


Art. 23
(Fonti di finanziamento)

  1. L’Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
    1. proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e da prestazioni di servizi;
    2. rendite patrimoniali;
    3. entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste da leggi regionali, statali e da disposizioni comunitarie;

    4. finanziamenti statali, regionali e di enti locali;
    5. eventuali liberalità disposte da enti pubblici o da privati;
    6. proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare.

 


TITOLO V°

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA


Art. 24
(Contabilità)

  1. L’esercizio finanziario dell’Azienda decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

  2. L’Azienda adotta, con regolamento di contabilità, il sistema di contabilità e redige i bilanci sulla base degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci e delle norme del Codice Civile.

  3. Il regolamento di contabilità di cui al comma 2 trova applicazione a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo all’approvazione del regolamento stesso da parte della Giunta regionale.


Art. 25
(Bilancio preventivo)

  1. Il bilancio di previsione è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario.

  2. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

  3. Il regolamento di contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione.

  4. Qualora entro il 1° gennaio non si sia concluso il procedimento di controllo sul bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario del nuovo anno da parte della Giunta regionale, l’Azienda è autorizzata all’esercizio provvisorio del bilancio.


Art. 26
(Bilancio consuntivo)

  1. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, lo schema del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti che, nei successivi trenta giorni, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e formula osservazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

  2. Il bilancio consuntivo è approvato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

  3. Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, quella del Collegio dei Revisori dei conti e la deliberazione di approvazione, viene trasmesso alla Giunta regionale per le finalità previste dall’art. 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.


Art. 27
(Controllo sugli atti)

  1. Al fine di consentire alla Giunta regionale, come previsto dall’art. 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, la verifica della conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi definiti dalla Regione dei provvedimenti concernenti:

    1. il bilancio preventivo;
    2. gli assestamenti e le variazioni di bilancio;
    3. il bilancio consuntivo;
    4. la pianta organica e il regolamento di organizzazione;
    5. i piani e i programmi d’intervento;

l’A.R.E.R., entro dieci giorni dalla adozione della relativa deliberazione, provvederà a trasmetterla, in duplice copia, alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

  1. Per quanto concerne il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, le deliberazioni saranno accompagnate dalla specifica relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulla gestione finanziaria, economica, patrimoniale e di cassa.

 


TITOLO VI°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 28
(Regolamenti)

  1. Fino all’adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge istitutiva e con lo Statuto stesso.


Art. 29
(Entrata in vigore)

  1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio regionale(1).

NOTE

(1) Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2000, con provvedimento n. 1489/XI; quindi è entrato in vigore il 27 luglio 2000.
(2) Come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2894/XI del 5 dicembre 2002.
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