ACCESSO AGLI ATTI

L’ACCESSO AGLI ATTI

 

Il cittadino può esercitare tre forme di accesso agli atti:

1. Accesso documentale

2. Accesso civico semplice

3. Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)

La richiesta del cittadino va presentata a seconda delle casistiche e delle finalità che intende perseguire che di seguito sono descritte.

 

1. ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 (e, in Valle d’Aosta, dal Capo VII della l.r. 19/2007), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”).

L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

 

2. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Pertanto, l’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

 

3. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (cosiddetto FOIA - Freedom of Information Act introdotto con il decreto legislativo n. 97 del 2016)

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

 

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