Premessa canoni di affitto

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 12 marzo 2013 è stata pubblicata la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3, recante “Disposizioni in materia di politiche abitative”, la quale riunisce in un unico testo normativo tutta la precedente la disciplina contenuta nelle seguenti leggi regionali:

-  26 ottobre 2007, n. 28, relativa a “Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33”;
-  4 settembre 1995, n. 39, relativa a “Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
-  4 settembre 1995, n. 40, relativa a “Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”;
-  28 febbraio 2003, n. 5, relativa a “Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata”;
-  8 ottobre 1973, n. 33, relativa a “Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta”;
-  28 dicembre 1984, n. 76, relativa a “Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia”;
-  28 novembre 1986, n. 56, relativa a “Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie”.

Con questo testo unico la Regione ha inteso semplificare i procedimenti relativi alle misure previste in materia di politiche abitative, garantendo, nell’interesse della collettività, maggiore equità e razionalizzazione nella distribuzione delle risorse destinate a tale scopo. 

La legge risulta articolata in cinque titoli, e più precisamente: 

-  il titolo I “Disposizioni generali in materia di politiche abitative” (artt. da 1 a 14) si compone di due capi che disciplinano, rispettivamente, le disposizioni generali e le categorie di intervento; sostanzialmente, riprende le finalità e la pianificazione regionale previste dalla l.r. 28/2007;

-  il titolo II “Norme per l’assegnazione, la determinazione dei canoni, la gestione e la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (artt. da 15 a 53) è formato da cinque capi: 

  • il capo I riguarda le disposizioni generali (artt. da 15 a 18) già previste nella l.r. 39/1995 che sono state adeguate sulla base di esigenze emerse nel corso dell’applicazione della legge stessa;
  • nel capo II, relativo alle norme per l’assegnazione degli alloggi (artt. da 19 a 36), sono stati modificati, con criteri di semplificazione ed equità, alcuni requisiti per l’accesso e i punteggi a disposizione dei Comuni per le graduatorie dei bandi e sono state snellite le procedure di aggiornamento delle graduatorie,  di assegnazione degli alloggi, di nomina e composizione della Commissione per le politiche abitative, di ampliamento del nucleo familiare e di mobilità per il cambio di alloggio;
  • nel capo III,  relativo al canone di locazione (artt. da 37 a 40), sono state modificate le modalità di determinazione dei canoni introducendo, quali parametri, il riferimento ai valori definiti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, la superficie degli alloggi e l’indicatore di reddito (IRSE); 
  • il capo IV, che regola l’annullamento, la revoca dell’assegnazione e la risoluzione contrattuale (artt. da 41 a 45), semplifica le procedure e prevede la possibilità di permanere nell’alloggio  pagando un canone di locazione in linea con i canoni di mercato definiti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, è stato introdotto il concetto di morosità incolpevole quale unica tipologia di salvaguardia delle prerogative dell’assegnatario;
  • il capo V, che disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (artt. da 46 a 53), riprende le disposizioni generali già previste nella l.r. 40/1995, con l’eliminazione del piano unico regionale di vendita, al fine di semplificare le modalità procedurali e attuative dei singoli piani di vendita, svincolandoli dalla preventiva approvazione di un piano di reinvestimento, pur mantenendo l’obbligo di destinazione delle risorse ricavate. Inoltre, sono state modificate le procedure per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di e.r.p., introducendo, quali parametri, il riferimento ai valori definiti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, la superficie degli alloggi, i coefficienti di riduzione sulla base dello stato di manutenzione dell’alloggio, di vetustà dell’immobile e del numero di anni di assegnazione. Infine, è stata introdotta la possibilità di estinguere il diritto di prelazione prima dei trent’anni previsti dalla normativa vigente, mediante il versamento di una somma correlata al prezzo di acquisto e al valore minimo di libero mercato. 

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-  il titolo III “Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata”  detta disposizioni generali e definizioni convenzionali riproducendo, con alcune semplificazioni, quanto già disciplinato nella l.r. 5/2003;

-  il titolo IV “Fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia” si compone di tre capi: il capo I disciplina l’istituzione di un unico fondo di rotazione, il capo II detta disposizioni per la concessione dei mutui agevolati a favore della prima abitazione (ex l.r. 76/1994) e il capo III per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati delle zone A del PRGC;

-  il titolo V “Disposizioni transitorie e finali”;

-  gli allegati, infine, riguardano i punteggi attribuibili alle condizioni oggettive e soggettive dei partecipanti ai bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo II e il rapporto del numero di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato per gli interventi di cui al titolo III. 

Non essendo stata dichiarata urgente, la legge è entrata in vigore il quindicesimo giorno seguente quello della sua pubblicazione e, quindi, ha effetto dal 27 marzo 2013. 

Le materie di competenza dell’ARER sono contenute nel Titolo II, dall’art. 15 all’art. 53. 

Ai fini dell’applicazione degli artt. 20 (indicatore di reddito), 37 (determinazione del canone), 39 (limiti ISE per permanenza), 44 (morosità incolpevole), 45 (concorso per la copertura della morosità incolpevole) e 51 (prezzo di vendita) si rimanda alla Delibera di Giunta Regionale n. 1794 del 15 dicembre 2016

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