Regolamento mobilità

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA’ DEGLI ASSEGNATARI NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la mobilità degli Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) entro l’ambito territoriale di competenza dell’ARER della Valle d’Aosta, in conformità ai principi dettati dall’art. 35 della L.R.n. 3/2013.

Ai fini del presente Regolamento, si intende per “mobilità” la possibilità per gli Inquilini assegnatari di alloggi ERP di ottenere in cambio dell’alloggio assegnato, un alloggio diverso per caratteristiche ed ubicazione, per le motivazioni e con le finalità illustrate nei successivi articoli.

 

Art. 2 Finalità

La mobilità degli utenti degli alloggi ERP è consentita per le seguenti finalità:

- soddisfare esigenze legate a modifiche del nucleo familiare, a peculiari condizioni familiari e/o di salute; risolvere problematiche derivanti da situazioni di grave disagio abitativo, sociale od economico;

- perseguire una migliore efficienza nell’utilizzo delle unità abitative;

- consentire all’ARER di attuare programmi, come nei casi di risanamento o ristrutturazione, per l’esecuzione dei quali sia necessaria la piena disponibilità degli alloggi.

 

Art. 3. Procedure di attuazione della mobilità

Il cambio dell'alloggio può essere disposto su tutto il territorio regionale, sentito il Comune territorialmente competente, a seguito delle seguenti procedure:

a.         partecipazione ad un apposito bando di concorso, emanato dall’ARER (mobilità volontaria);

b.  richiesta di cambio consensuale tra due assegnatari, previa autorizzazione dell'ARER (scambio consensuale);

c.         disposizione di cambio d’ufficio (mobilità coatta);

d.         partecipazione ad un apposito bando, ARER, finalizzato all’acquisto.

 

Art. 4. Requisiti per ottenere il cambio alloggio

Requisiti per partecipare al bando di cambio o presentare istanza di cambio consensuale sono:

  1. essere assegnatari definitivi, diretti o in seguito a subentro, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica posto sul territorio valdostano. L’assegnazione definitiva deve decorrere da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda di cambio, salvo per intervenuti gravi motivi di salute idoneamente documentati;
  2. possedere la cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
  3. insussistenza di procedure in corso per l’annullamento o per la decadenza dall’assegnazione;
  4. insussistenza di morosità pregressa ovvero sottoscrizione di un regolare riconoscimento di debito;
  5. assenza di altri cambi o rinunce senza giustificato motivo nell’ultimo triennio salvo per intervenuti gravi motivi di salute idoneamente documentati.

 

Art. 5. Condizioni che danno luogo a punteggio

A ciascuna domanda viene assegnato un punteggio in base alle seguenti condizioni, anche cumulabili fra loro:

  1. data di inizio disagio, di cui ai punti b), c), d) e h):
  • 1 punto per ogni anno, compreso quello che conferisce il punteggio;

La condizione di cui al punto a) si riconosce solo per le annualità successive alla data di assegnazione definitiva;

  1. sovraffollamento o sottoutilizzo rispetto agli standard di adeguatezza stabiliti dall’art.16 della L.R.3/13, compresi il numero di vani e la percentuale di tolleranza:
  • 1 punto per ogni livello di scostamento per superficie, compresa la percentuale di tolleranza;
  • 1 punto per ogni livello di scostamento per numero di vani;

Le condizioni di cui al comma b) sono cumulabili tra loro;

  1. problematiche igienico/sanitarie corredate di relativo certificato di invalidità, certificato L.104/92 e/o relazione sociale, se attinenti la richiesta di cambio:
  • 1 punto per invalidità compresa tra 25% e 50%;
  • 2 punti per invalidità compresa tra 51% e 74%;
  • 4 punti per invalidità compresa tra 75% e 80%;
  • 6 punti per invalidità compresa tra 81% e 100%;
  • 4 punti per riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge 104/92
  • 6 punti per riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della legge 104/92
  • Presenza di barriere architettoniche per invalidità di tipo motorio: 6 punti;

Le condizioni di cui al comma c) non sono cumulabili tra loro quando riferite alla stessa persona. In tal caso è considerata la casistica più favorevole all’interessato;

  1. gravi e comprovate problematiche con il vicinato supportate da relazione sociale, atti del tribunale, lettere di avvocati, verbali redatti dalle forze dell’ordine:
  • 2 punti se corredata da relazione sociale debitamente motivata ed attinente alla domanda di cambio;
  • 4 punti se corredata da atto del tribunale, segnalazione di avvocati, verbali delle forze dell’ordine;
  1. presenza di componenti il nucleo familiare assegnatario di generazione e/o sesso diversi per alloggi con un numero di vani da adibirsi a camere da letto inadeguato alle caratteristiche del nucleo stesso:
  • punti 0,5;
  1. stato di salute certificato che comporta bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario di un vano camera da letto autonomo:
  • punti 0,5;
  1. necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza con richiesta di mobilità da Aosta in altro comune della Valle d’Aosta:
  • 4 punti;
  1. Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni:
  • abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 0,5;
  • abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 1;
  • abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 1,5;
  1. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria di mobilità:
  • punti 0,50 per ogni anno di permanenza in graduatoria.

 

Art. 6. Bando Mobilità

Nel rispetto ed in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza, l'ARER indice annualmente un Bando di concorso per soddisfare le richieste di mobilità su tutto il territorio di competenza.

Il Bando indica:

1.         i requisiti soggettivi degli aspiranti beneficiari;

2.         il termine per la presentazione delle domande;

3.         i documenti da allegare alla domanda;

4.         i criteri per l’attribuzione del punteggio;

5.         le cause di esclusione.

Al bando di concorso viene data adeguata pubblicità mediante affissione di avvisi presso la Sede dell'ARER e pubblicazione sul sito internet dell'Azienda. Ulteriore informativa viene trasmessa mediante comunicazione in bolletta per raggiungere capillarmente l'utenza interessata.

Il bando è pubblicato di norma nel mese di novembre di ciascun anno e prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande.

 

Art. 7. Istruttoria delle domande

L'ARER provvede a valutare le domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando, che devono essere presentate esclusivamente su apposito modello predisposto dall’ARER e debitamente documentate.

 

 

 

 

Art. 8. Graduatoria

La formulazione della graduatoria avviene a cura di una apposita Commissione ed è sottoposta all’approvazione della Commissione per le politiche abitative di cui all’art.25 della L.R. n.3/2013.

In conseguenza dei punteggi attribuiti alle domande viene redatta apposita graduatoria. Nel caso di concorrenti che abbiano ottenuto il medesimo punteggio, l’ordine della graduatoria è determinato dall’anzianità contrattuale dell’assegnatario; in caso di ulteriore parità la graduatoria viene stilata in base all’esito di un sorteggio.

La graduatoria viene pubblicata per 30 giorni all’Albo pretorio sul sito internet dell’ARER.

La graduatoria definitiva resta in vigore per 5 anni con aggiornamento annuale tramite indizione di un nuovo bando.

 

Art. 9. Occupazione nuovo alloggio e riconsegna di quello precedente

La concessione del cambio è subordinata all’insussistenza di morosità per canoni, spese ed oneri accessori.

Il cambio alloggio, in base all'ordine di graduatoria ed alla disponibilità di alloggio idoneo, viene disposto dal Direttore e vi fa seguito la stipula di nuovo contratto di locazione.

Qualora il cambio venga concesso, l’assegnatario dovrà occupare il nuovo alloggio entro il termine di 90 giorni dalla consegna delle chiavi, riconsegnando l’abitazione precedentemente occupata. La consegna del nuovo alloggio avverrà previo versamento del deposito cauzionale – al netto di eventuali altri depositi già versati – e degli oneri contrattuali, ed il contratto decorrerà dallo stesso mese se la consegna delle chiavi da parte dell’ARER avverrà nei primi quindici giorni del mese, viceversa decorrerà dal primo del mese successivo se le chiavi verranno consegnate dopo la metà del mese. Analogamente, per la riconsegna dell’alloggio precedentemente occupato dall’inquilino, dovrà concordare con l’ARER la data della riconsegna delle chiavi e qualora la stessa avvenga nella prima metà del mese dal quale decorre il contratto del nuovo alloggio, l’affitto e le spese accessorie dell’alloggio rilasciato non verranno addebitate, viceversa verranno addebitati spese e affitto di entrambi gli alloggi fino al mese in cui avverrà la riconsegna delle chiavi dell’alloggio da rilasciare. Si richiama che l’alloggio rilasciato deve essere riconsegnato vuoto, pulito e tinteggiato, ai sensi del vigente regolamento.

In caso di mancata occupazione nei termini prescritti di 90gg senza giustificato motivo, l’ARER procederà all’annullamento dell’assegnazione ed esclusione dalla graduatoria.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche nelle ipotesi di scambio consensuale di alloggi fra inquilini e cambi con finalità di acquisto.

 

Art. 10. Spese

Per i cambi alloggio derivanti da partecipazione al bando e per gli scambi consensuali, le spese di trasloco e volturazione/attivazione contratti con gli enti gestori (elettricità, gas), nonché le spese di scritturazione e il deposito cauzionale del nuovo contratto, sono integralmente a carico degli inquilini.

Sono altresì a carico dell’inquilino, in misura del 50%, le spese di chiusura del precedente contratto e quelle di apertura del nuovo contratto; il restante 50% rimane a carico dell’ARER.

 

 

Art. 11. Cambio consensuale tra assegnatari (scambio consensuale)

Al fine di favorire ed agevolare l’incontro e la soddisfazione delle esigenze degli Inquilini, l'ARER raccoglie le istanze volte ad ottenere uno scambio di alloggio tra due nuclei assegnatari.

Gli Inquilini interessati devono presentare all’ARER la richiesta di autorizzazione che verrà formalizzata con provvedimento del Direttore previa verifica di assenza di situazione debitorie e con effetto dal mese successivo al versamento degli oneri contrattuali.

Per favorire ed agevolare lo scambio consensuale, l’ARER mette a disposizione dell’utenza una “bacheca” on-line, all’interno della quale vi sarà la possibilità di pubblicare un annuncio indicando la composizione e le caratteristiche sia dell’alloggio posseduto, sia di quello che si cerca. Sull’annuncio verrà pubblicato anche il numero di telefono o l’e-mail dell’inserzionista in modo che gli interessati possano contattarsi a vicenda e solo dopo aver verificato il reciproco interesse e preso visione dei rispettivi alloggi possano formalizzare la richiesta di scambio consensuale presso gli uffici dell’ARER.

 

Art. 12. Cambio d’Ufficio (mobilità coatta)

L'ARER può disporre d’ufficio il cambio alloggio in caso di grave degrado dell’alloggio e/o dello stabile, di gravi condizioni di salute e/o disabilità, comprovati motivi d’urgenza, particolare onerosità dell’alloggio assegnato in relazione ad elevata morosità (incolpevole), gravi e irrisolvibili problemi di pacifica convivenza, supportati da specifica documentazione.

Il cambio d’ufficio può essere disposto anche nei casi in cui l’Azienda abbia necessità di attuare programmi di risanamento o ristrutturazione, la cui esecuzione comporta la piena disponibilità degli alloggi.

I cambi proposti nell’ambito della mobilità coatta sono disposti con Provvedimento del Direttore. Detto provvedimento può precisare se, ed in che misura, l’ARER intende farsi carico delle spese altrimenti poste a carico dell’inquilino.

 

Art. 13. Cambi finalizzati all’acquisto

In occasione dell'approvazione di un piano di vendita per alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono presentare domanda di cambio alloggio gli assegnatari di alloggi non cedibili (cioè non compresi nel piano di vendita) che chiedono il cambio con un alloggio cedibile, accedendo ad una apposita graduatoria che viene aggiornata periodicamente e rimane in vigore per tutto il periodo di validità del piano vendita.

In tal caso hanno diritto di precedenza sugli altri richiedenti il cambio per lo stesso alloggio.

A ciascuna domanda pervenuta per questa tipologia di cambio vengono attribuiti i seguenti punteggi che determinano l’ordine di priorità:

  • 1 punto per ogni anno di assegnazione definitiva di alloggio ERP, a decorrere dal terzo;
  • 0,5 punti per ogni anno di permanenza in graduatoria.

In caso di accoglimento l’assegnatario deve inderogabilmente inoltrare domanda di acquisto contemporaneamente alla stipula del nuovo contratto di locazione.

 

 

Art. 14. Norme finali e transitorie

Tutte le domande pervenute in data antecedente la pubblicazione del bando perdono di efficacia.

Pertanto, a tutti gli inquilini che hanno presentato domanda fino al 30 ottobre 2018, verrà comunicato in forma personale che qualora intendano far valere la propria istanza dovranno ripresentare domanda.

A partire dal 01 gennaio 2019 le uniche istanze prese in considerazione saranno quelle presentate a norma dei criteri del presente regolamento.

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