I requisiti per accedere

Le norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stabilite dalla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.

I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data del bando e fino al momento dell'assegnazione, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;
c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;
d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1. su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;

2. su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

e)

Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) non superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20. Siccome l'Amministrazione regionale non ha ancora definito i limiti IRSE, attualmente trovano ancora applicazione i seguenti limiti ISE approvati con deliberazione n. 3212 del 30 dicembre 2011:

Composizione
del nucleo familiare

Valore ISE

1 persona

€ 8.500
2 persone € 12.800

3 persone

€ 17.100

4 persone

€ 21.400
5 persone € 25.700
6 persone o più € 30.000
f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o destinatari di un provvedimento di annullamento dell'assegnazione o non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Ai fini del requisito di cui alla lettera d), non si tiene conto degli alloggi:
-

dichiarati impropri o antigienici;

- gravati da usufrutto, uso o abitazione a favori di terzi;
- non utilizzabili a fini abitativi.
I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

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