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Articolo 3

(Finalità)

  1. L’Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali.
  2. L’Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità nell’ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e controllo che la Regione esercita ai sensi della legge regionale 9/9/1999, n. 30.