L'EMERGENZA ABITATIVA

La materia relativa all'emergenza abitativa, precedentemente regolamentata dall'art. 23 della legge regionale 39/1995 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2445 del 25 agosto 2006, č stata recentemente disciplinata dall'art. 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, il quale stabilisce quanto segue:

 

Art. 15

(Emergenze abitative)

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative segnalate dai Comuni o da altri enti pubblici, promuove ed incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:

a) disagio sociale o sanitario;

b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

3. Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa, derivate da situazioni di disagio sociale o sanitario, devono essere coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale; a tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) le forme e le modalitą di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalitą di controllo sull'attuazione degli stessi;

b) le modalitą di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.

4. L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalitą di cui al comma 2 č disposta dal Sindaco del Comune nel cui territorio č ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilitą effettuata dalla commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 39/1995.

5. Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate, preferibilmente, da parte dei Comuni, nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto dalla situazione di emergenza, attraverso:

a) l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica appositamente riservati dal piano triennale;

b) la stipula, da parte dell'ARER per conto del Comune, di un contratto di locazione di un alloggio di proprietą privata, di categoria catastale compresa fra la A2 e la A4, con un proprietario privato, da subaffittare al beneficiario;

c) l'acquisizione della disponibilitą di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.

6. Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri sostenuti dai Comuni e derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

7. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

a) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;

b) le modalitą di presentazione delle domande;

c) i criteri di prioritą e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;

d) i requisiti, i criteri e le modalitą delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;

e) i requisiti, i criteri e le modalitą, anche procedimentali, per l'attuazione delle misure di primo intervento nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5.

 

La citata legge regionale 28/2007, all'art. 24 dispone l'abrogazione dell'art. 23 relativo a "Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa" della L.R. 39/1995 e all'art. 25 prescrive quanto segue:

Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuitą nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla presente legge, nelle more dell'adozione degli atti di cui agli articoli 13, comma 6, e 15, commi 3 e 7, da parte della Giunta regionale, ai relativi procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 e le relative disposizioni applicative.

Le procedure sancite dall'art. 23 della L.R. 39/1995 hanno trovato applicazione fino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione 12 marzo 2010, n. 655, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 20 dell'11 maggio 2010 (pagg. da 2215 a 2225).

 


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