I REQUISITI PER ACCEDERE

Le norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, le più recenti delle quali sono state introdotte dalla legge regionale 17 giugno 2009, n. 16.

I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data del bando e fino al momento dell'assegnazione, i seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;
c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;
d)
non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
1.

su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, e situato nell'ambito del territorio regionale;

2. su due o più alloggi, o su quote di titolarità la cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;
e)

Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Gli attuali limiti per l’accesso, approvati con deliberazione n. 2087 del 24 luglio 2009, sono i seguenti:

Composizione
del nucleo familiare

Valore ISE

1 persona

€  7.000
2 persone € 11.000

3 persone

€ 15.000

4 persone

€ 19.000
5 persone € 23.000
6 persone o più € 27.000
f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
g)
non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Ai fini del requisito di cui alla lettera d), non si tiene conto degli alloggi:
-

dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'articolo 3;

- gravati da usufrutto, uso o abitazione a favori di terzi;
- non utilizzabili a fini abitativi.
I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.


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