I
REQUISITI PER ACCEDERE
Le norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, le più recenti delle quali sono state introdotte dalla legge regionale 17 giugno 2009, n. 16.
I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data del bando e fino al momento dell'assegnazione, i seguenti requisiti:
| a) | cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; | ||||||||||||||
| b) | residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente; | ||||||||||||||
| c) | residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso; | ||||||||||||||
| d) |
|
||||||||||||||
| e) |
Indicatore della Situazione Economica (ISE) non
superiore al limite definito annualmente dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva
unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Gli attuali
limiti per l’accesso, approvati con deliberazione n. 2087 del 24
luglio 2009, sono i seguenti:
|
||||||||||||||
| f) | non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; | ||||||||||||||
| g) |
|
||||||||||||||
| I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare. | |||||||||||||||
![]()
©
ARER Valle d'Aosta